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Misure di difesa del patrimonio forestale dagli incendi

 

 Prontuario delle Sanzioni: 

 

VIOLAZIONE

 

 

SANZIONE

 Cagionamento d’incendio

 Reclusione da 3 a 7 anni (Art. 423 c.p.).

Cagionamento di un incendio su boschi, selve o foreste ovvero sui vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui.

Reclusione da quattro a dieci anni. (Art. 423 bis 1° comma c.p. introdotto con L. n. 275/2000).

Se l’incendio su boschi, selve o foreste ovvero sui vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui è cagionato per colpa.

Reclusione da uno a cinque anni. (Art. 423 bis 2° comma c.p. introdotto con L. n. 275/2000).

Aggravante per il 1° e 2° comma dell’art. 423-bis del c.p. se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Nei casi previsti dal 1° e 2° comma dell’ art. 423bis del c.p.  Le pene previste sono aumentate della metà. (Art. 423 bis 3° e 4° comma c.p. introdotto con L. n. 275/2000).

Aggravante per il 1° e 2° comma dell’art. 423-bis del c.p. se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.

Nei casi previsti dal 1° e 2° comma dell’art. 423- bis del c.p.
Le pene previste sono aumentate (Art. 423 bis 3° e 4° comma c.p. introdotto con L. n. 275/2000). 

Cagionamento di pericolo d’incendio allo scopo di danneggiare la cosa altrui.

Reclusione da 6 mesi a 2 anni (Art. 424 c.p.).

Se segue l’incendio, si applicano le disposizioni dell’art. 423 c.p. con pena ridotta da 1/3 alla metà. (Art. 424 c.p. modificato con L. n. 278/2000).

Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue l’incendio, si applicano le pene previste dall’art. 423-bis (Art. 424 c.p., comma 3, introdotto dalla L. 353/2000) 

Incendio colposo considerato al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell’articolo 423-bis, per il,  cagionamento, per colpa, di un incendio

Reclusione da 1 a 5 anni (Art. 449 c.p. modificato con L. n. 275/2000).

Omissione colposa di collocazione ovvero rimozione o danneggiamento di apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione degli incendi.

Reclusione fino ad 1 anno e multa da L. 200.000 a L. 1.000.000 (Art. 451 c.p.).

Rifiuto del proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l’opera di spegnimento, in occasione di incendi nei boschi.

Arresto sino a 3 mesi e ammenda sino a L. 600.000 (R.D.L. n. 3267/1923 art. 33).

Violazione di norme di polizia Forestale. (L. 950/1967).

Sanzione da L. 100.000 a L. 1.000.000 (L. 950/1967 art. 3).

Bruciatura di stoppie fuori del tempo o senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali o senza il rispetto delle distanze previste (R.D. 773/1931 T.U.P.S. art. 59).

Sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 (R.D. n. 773/1931 T.U.P.S. art. 17 bis 1).

Violazione del divieto di mutare per quindici anni la destinazione urbanistica di aree boscate o pascoli percorsi dal fuoco, rispetto alla destinazione preesistente all’incendio; violazione del divieto per dieci anni di realizzare edifici, strutture ed infrastrutture finalizzati ad insediamenti civili ed attività produttive. Sono altresi vietate per cinque anni le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.

Demolizione delle opere realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o volontarie dall’incendio e ripristino dei luoghi a spese del responsabile. (Art. 10, comma 4 L. n. 353/2000).
Ferme restando le conseguenze penali ed amministrative.

Mancata indicazione del vincolo di immutabilità di destinazione urbanistica negli atti (stipulati entro quindici anni dall’incendio) di compravendita di aree ed immobili situati in zone boscate e pascoli percorsi dal fuoco.

Nullità dell’atto (Art. 10, comma 1 L.n. 353/2000).

Violazione del divieto di pascolo per dieci anni nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco.

Sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a L. 60.000 e non superiore a L. 120.000 (Art. 10 comma 3 L. n. 353/2000).

Violazione del divieto di caccia per dieci anni nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco.

Sanzione amministrativa non inferiore a L.400.000 e non superiore a L. 800.000 (Art. 10 comma 3 L. n. 353/2000).

Violazione del divieto, nelle aree e nei periodi a rischi di incendio boschivo, di compiere tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di un incendio.

Sanzione amministrativa da L. 2.000.000 a L. 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso che il responsabile appartengo alle categorie individuate dall’art. 7 c. 3 e 6 della L. n. 353/2000. Nel caso che il responsabile sia esercente di attività turistiche, oltre alla sanzione è disposta la revoca della licenza, autorizzazione, o provvedimento amministrativa che consente l’esercizio dell’attività. (art. 10, commi 5, 6, 7 L. N. 353/2000)

In ogni caso si applicano le disposizioni dell’art. 18 della L: n.349/1986, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l’ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo ed al suolo. (art. 10, comma 8 L. n. 353/2000).


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