VIOLAZIONE
|
SANZIONE
|
Cagionamento d’incendio
|
Reclusione da 3 a 7 anni
(Art. 423 c.p.). |
|
Cagionamento di un incendio su boschi, selve o foreste ovvero sui vivai
forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui. |
Reclusione da quattro a dieci anni. (Art. 423 bis 1° comma c.p. introdotto
con L. n. 275/2000). |
|
Se
l’incendio su boschi, selve o foreste ovvero sui vivai forestali destinati
al rimboschimento, propri o altrui è cagionato per colpa. |
Reclusione da uno a
cinque anni. (Art. 423 bis 2° comma c.p. introdotto con L. n. 275/2000). |
|
Aggravante per il 1° e 2° comma dell’art. 423-bis del c.p. se dall’incendio
deriva pericolo per edifici o danno su aree protette. |
Nei casi previsti dal 1°
e 2° comma dell’ art. 423bis del c.p. Le pene previste sono aumentate della
metà. (Art. 423 bis 3° e 4° comma c.p. introdotto con L. n. 275/2000). |
|
Aggravante per il 1° e 2° comma dell’art. 423-bis del c.p. se dall’incendio
deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente. |
Nei casi previsti dal 1°
e 2° comma dell’art. 423- bis del c.p.
Le pene previste
sono aumentate (Art. 423 bis 3° e 4° comma c.p. introdotto con L. n.
275/2000). |
|
Cagionamento di pericolo d’incendio allo scopo di danneggiare la cosa
altrui. |
Reclusione da 6 mesi a 2 anni (Art. 424 c.p.).
Se
segue l’incendio, si applicano le disposizioni dell’art. 423 c.p. con pena
ridotta da 1/3 alla metà. (Art. 424 c.p. modificato con L. n. 278/2000).
Se
al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali
destinati al rimboschimento, segue l’incendio, si applicano le pene previste
dall’art. 423-bis (Art. 424 c.p., comma 3, introdotto dalla L. 353/2000) |
|
Incendio colposo considerato al di fuori delle ipotesi previste nel secondo
comma dell’articolo 423-bis, per il, cagionamento, per colpa, di un
incendio |
Reclusione da 1 a 5 anni (Art. 449 c.p. modificato con L. n. 275/2000). |
|
Omissione colposa di collocazione ovvero rimozione o danneggiamento di
apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione degli incendi. |
Reclusione fino ad 1 anno e multa da L. 200.000 a L. 1.000.000 (Art. 451
c.p.). |
|
Rifiuto del proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l’opera di
spegnimento, in occasione di incendi nei boschi. |
Arresto sino a 3 mesi e ammenda sino a L. 600.000 (R.D.L. n. 3267/1923 art.
33). |
|
Violazione di norme di polizia Forestale. (L. 950/1967). |
Sanzione da L. 100.000 a L. 1.000.000 (L. 950/1967 art. 3). |
|
Bruciatura di stoppie fuori del tempo o senza le condizioni stabilite dai
regolamenti locali o senza il rispetto delle distanze previste (R.D.
773/1931 T.U.P.S. art. 59). |
Sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 (R.D. n. 773/1931
T.U.P.S. art. 17 bis 1). |
|
Violazione del divieto di mutare per quindici anni la destinazione
urbanistica di aree boscate o pascoli percorsi dal fuoco, rispetto alla
destinazione preesistente all’incendio; violazione del divieto per dieci
anni di realizzare edifici, strutture ed infrastrutture finalizzati ad
insediamenti civili ed attività produttive. Sono altresi vietate per cinque
anni le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con
risorse finanziarie pubbliche. |
Demolizione delle opere
realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per
cause naturali o volontarie dall’incendio e ripristino dei luoghi a spese
del responsabile. (Art. 10, comma 4 L. n. 353/2000).
Ferme restando le conseguenze penali ed amministrative. |
|
Mancata indicazione del
vincolo di immutabilità di destinazione urbanistica negli atti (stipulati
entro quindici anni dall’incendio) di compravendita di aree ed immobili
situati in zone boscate e pascoli percorsi dal fuoco. |
Nullità dell’atto (Art.
10, comma 1 L.n. 353/2000). |
|
Violazione del divieto di
pascolo per dieci anni nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal
fuoco. |
Sanzione amministrativa,
per ogni capo, non inferiore a L. 60.000 e non superiore a L. 120.000 (Art.
10 comma 3 L. n. 353/2000). |
|
Violazione del divieto di
caccia per dieci anni nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco. |
Sanzione amministrativa non
inferiore a L.400.000 e non superiore a L. 800.000 (Art. 10 comma 3 L. n.
353/2000).
|
|
Violazione del divieto,
nelle aree e nei periodi a rischi di incendio boschivo, di compiere tutte le
azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di un incendio. |
Sanzione amministrativa
da L. 2.000.000 a L. 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso che
il responsabile appartengo alle categorie individuate dall’art. 7 c. 3 e 6
della L. n. 353/2000. Nel caso che il responsabile sia esercente di attività
turistiche, oltre alla sanzione è disposta la revoca della licenza,
autorizzazione, o provvedimento amministrativa che consente l’esercizio
dell’attività. (art. 10, commi 5, 6, 7 L. N. 353/2000) |
|
In ogni caso si applicano le disposizioni
dell’art. 18 della L: n.349/1986, sul diritto al risarcimento del danno
ambientale, alla cui determinazione concorrono l’ammontare delle spese
sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo ed al
suolo. (art. 10, comma 8 L. n. 353/2000). |