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L'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 423 c.p. consiste nel dolo generico, cioè nella volontà di cagionare un incendio, inteso come combustione di non lievi proporzioni, che tenda ad espandersi e non possa facilmente essere contenuta e spenta; il reato di cui al successivo art. 424 è, invece, caratterizzato dal dolo specifico, consistente nel voluto impiego del fuoco al solo scopo di danneggiare, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate, o il pericolo di siffatto evento. Ne consegue che, nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, quando a detta ulteriore e specifica attività si associa la coscienza e volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni previste dall'art. 423 c.p., è applicabile questa norma, e non l'art. 424 dello stesso codice, nel quale l'incendio è contemplato come evento che esula dall'intenzione dell'agente. (In motivazione la S.C. ha precisato che l'esistenza e la natura del dolo, elemento appartenente all'interiorità psichica e, come tale, insuscettibile di diretta osservazione, devono essere desunte da elementi esteriori, in specie dallo svolgimento e dalle modalità esecutive del fatto, atti a dimostrare, secondo regole di esperienza consolidate e affidabili, l'atteggiamento psicologico dell'agente e la finalità da lui perseguita). Cassazione penale sez. I, 10 giugno 1998, n. 11026. Sono fattori idonei a configurare l'incendio di cui all'art. 424, comma 1, c.p., non solo le fiamme, ma anche tutti gli altri elementi che con le fiamme si pongono in rapporto di causa ad effetto, come il calore, il fumo, la mancanza di ossigeno, l'eventuale sprigionarsi di gas pericolosi dalle materie incendiate, in quanto, per effetto di tali conseguenze, si verifica ugualmente il pericolo per la pubblica incolumità - componente oggettiva della nozione giuridica di incendio -, senza soluzione di continuità e senza interruzione del nesso causale oggettivo e materiale e che, pertanto, debbono essere attribuite all'incendio come una qualsiasi azione od omissione è attribuita materialmente al soggetto che la compie. Cassazione penale sez. I, 10 gennaio 1998, n. 5251. Il reato di cui all'art. 424, comma 1, c.p.p. (danneggiamento seguito da incendio), a differenza dell'ipotesi aggravata di cui al comma 2, non richiede il verificarsi dell'incendio, ma anticipa la soglia della punibilità per motivi di politica criminale rinvenibili nell'intento di evitare che venga usato a scopo di danneggiamento un mezzo altamente insidioso quale il fuoco. Cassazione penale sez. I, 10 gennaio 1998, n. 5251. Definizione del delitto di incendio. Sussiste il delitto di incendio di cui all'art. 423 c.p. quando l'azione di appiccare il fuoco è finalizzata a cagionare l'evento con fiamme che per le loro caratteristiche e per la loro violenza tendano a propagarsi in modo da creare effettivo pericolo per la pubblica incolumità. Viceversa sussiste il delitto di danneggiamento seguito da incendio allorché il fatto viene realizzato con il solo intento e cioè con il dolo specifico di danneggiare la cosa altrui. Ne consegue che nell'ipotesi in cui l'agente, pur proponendosi di danneggiare la cosa altrui, tuttavia per i mezzi usati e per la vastità e le dimensioni del risultato raggiunto, ha realizzato un incendio di proporzioni tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità, deve in ogni caso rispondere del delitto di incendio doloso e non già del meno grave reato di danneggiamento seguito da incendio. Cassazione penale sez. I, 14 marzo 1995. Divieto di sanatoria e cambio di destinazione dei terreni boscati percorsi dal fuoco. Particolarmente significativa, ai fini della tutela dell’ambiente e delle misure deterrenti contro gli incendi del soprassuolo boscato e contro gli incendi del territorio in genere, appare la norma dell’art. 2, comma 6, del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 310 recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell’edilizia privata, che ha escluso dalla sanatoria di cui all’art. 39 della legge n. 724 del 1994 le costruzioni abusive realizzate sopra o sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari. Da sottolineare che la previsione contempla come esclusione oggettiva le zone boschive distrutte o danneggiate per qualsiasi causa e con qualsiasi mezzo (oltre che da fuoco o incendio, anche a seguito di calamità naturale o abbattimento volontario o atto vandalico). In tale modo si garantisce la possibilità di ricostituzione del bosco e si contribuisce a scoraggiare gli incendi o le distruzioni dolose, mentre restano confermati per le stesse zone boschive distrutte o danneggiate dal fuoco sia il divieto di cambio di destinazione e, in via di salvaguardia fino alla approvazione dei piani regionali, sia il divieto di insediamento (di nuove) costruzioni di qualsiasi tipo (art. 2, comma 6, del d.l. 26 luglio 1995, n. 310, in riferimento all’art. 9, commi quarto e quinto, della legge 1° marzo 1975, n. 47 (Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi), nel testo risultante a seguito dell’art. 1-bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 428. CORTE COSTITUZIONALE - 427 - 12 settembre 1995 - Pres. Baldassarre, Red. Chiappa. Definizione di incendio. Per incendio deve intendersi un fuoco distruggitore in atto di notevoli proporzioni e virulenza, che tende a diffondersi e non è agevole estinguere. Allorché tali condizioni ricorrano e l'incendio riguarda la cosa altrui, il pericolo per l'incolumità pubblica è presunto iuris et de jure. (Fattispecie in tema di danneggiamento seguito da incendio). Cassazione penale sez. I, 6 maggio 1994. Definizione del dolo e della colpa nei reati di incendio. Per la configurazione del reato di incendio di cui all'art. 423 c.p. è necessario che il soggetto agente abbia voluto cagionare l'incendio; mentre, quando il pericolo dell'incendio o addirittura l'incendio si siano verificati come conseguenza non voluta dell'azione sono configurabili rispettivamente il reato di cui all'art. 42 comma 1 c.p. (danneggiamento seguito da incendio) o l'ipotesi aggravata dello stesso reato prevista dal comma 2 del citato articolo. Pertanto, quello che distingue le ipotesi criminose previste dagli artt. 423 e 424 c.p., non è tanto l'entità delle conseguenze che si sono verificate, bensì l'elemento soggettivo del reato; nel senso che, nel reato previsto dall'art. 423 c.p., l'agente vuole cagionare l'incendio, mentre, in quello previsto dall'art. 424 c.p., il pericolo dell'incendio, o addirittura l'incendio, si verificano come conseguenza non voluta dell'azione commessa. Cassazione penale sez. I, 17 febbraio 1995.
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