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LEGGE REGIONALE N.27 DEL 20.03.1975 VENETO LATTO È SUDDIVISO IN 0014 UNITÀ DOCUMENTO FONTE: BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 25.3.1975 N.13 PREMESSA: IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO. IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:
TITOLO ATTO: "PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI FORESTALI" Articolo 1 La Regione, nellambito della politica di difesa del suolo e dellambiente naturale favorisce la protezione e conservazione del patrimonio boschivo e della vegetazione spontanea in genere e concorre, con propri stanziamenti allopera di prevenzione ed estinzione degli incendi forestali.
Articolo 2 Sono considerati mezzi ed opere per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi:
Articolo 3 La Giunta regionale approva gli interventi relativi alla realizzazione delle iniziative, allesecuzione delle opere e allacquisto dei mezzi indicati al precedente art.3. La realizzazione delle opere e limpiego dei mezzi e loro manutenzione sono affidati al Dipartimento regionale per le Foreste e lEconomia Montana, che può avvalersi della collaborazione delle Comunità Montane.
Articolo 4 La Regione, per il pronto intervento, può utilizzare, oltre al personale del Corpo Forestale dello Stato e a quello assunto in via temporanea dallo stesso e dalle altre Comunità Montane, anche il personale di Associazioni naturalistiche e le Guardie boschive dipendenti dai Comuni e dai Consorzi forestali. La Regione stipula apposita polizza assicurativa contro gli infortuni a favore del personale che interviene nelle operazioni di spegnimento. La Regione corrisponde al personale volontario, a quello assunto temporaneamente e alle persone obbligate ai sensi dellart.33 del RD 30 dicembre 1923, n.3267, la retribuzione giornaliera secondo le tariffe sindacali vigenti e se dovuta anche la trasferta.
Articolo 5 Il Corpo Forestale dello Stato coordina le operazioni di sorveglianza, di avvistamento e di spegnimento degli incendi. Per un migliore espletamento dei compiti di cui al precedente comma, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, delimita nellambito del territorio regionale i distretti antincendio, dotandoli di mezzi ed attrezzature idonee. Il Dipartimento regionale per le Foreste e lEconomia Montana cura la preparazione tecnica del personale e provvede alla elaborazione e allaggiornamento di apposita cartografia.
Articolo 6 Il Dipartimento regionale per le Foreste e lEconomia Montana stabilisce i periodi di maggiore pericolosità, informandone gli Enti ed Uffici interessati. Nei suddetti periodi sono vietati in tutti i terreni boscati, cespugliati e a vegetazione spontanea, ed entro la distanza di cento metri, le operazioni che possono comunque creare pericolo o possibilità di incendio; a tale fine si applicano le prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti. E vietato linsediamento di costruzioni di qualsiasi tipo nelle zone boscate i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco. Tali zone non possono comunque avere una destinazione diversa da quella in atto prima dellincendio e devono mantenere, in linea di massima, il preesistente tipo di bosco. E vietato il pascolo fino alla completa rinnovazione del bosco.
Articolo 7 La Regione provvede alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, ricadenti nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi del RD 30 dicembre 1923, n.3267, assumendo lonere a proprio carico, nei limiti dello stanziamento previsto dalla presente legge, salvo recupero della spesa a carico dei responsabili individuati. Per loccupazione temporanea dei terreni boscati da ricostituire a norma del precedente comma, non viene corrisposta, in deroga alle vigenti leggi, alcuna indennità al proprietario.
Articolo 8 Le sanzioni e le violazioni ai divieti e vincoli di cui alla presente legge, sono quelle specificatamente previste dal RD 30 dicembre 1923, n.3267 e dalla legge 9 ottobre 1967, n.950, nonché dalle altre leggi dello stato vigenti in materia.
Articolo 9 subarticolo 1 Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 100 milioni, cui si fa fronte per lesercizio 1975 mediante utilizzazione della somma di pari importo alluopo iscritta al cap.5300 del bilancio di previsione per lesercizio 1975. Nel bilancio 1975 è iscritto il cap.4312 dal titolo "provvedimenti per la prevenzione e la estinzione degli incendi forestali", con lo stanziamento di lire 100 milioni. Al bilancio di spesa della Regione -esercizio 1975- sono apportate le seguenti variazioni:
Articolo 9 subarticolo 2 Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 100 milioni, cui si fa fronte per lesercizio 1975 mediante utilizzazione della somma di pari importo alluopo iscritta al cap. 5300 del bilancio di previsione per lesercizio 1975. Nel bilancio 1975 è iscritto il cap. 4312 dal titolo "provvedimenti per la prevenzione e la estinzione degli incendi forestali", con lo stanziamento di lire 100 milioni. Al bilancio di spesa della Regione -esercizio 1975- sono apportate le seguenti variazioni: in diminuzione: cap. 5300 Partita "Interventi per la prevenzione e la estinzione degli incendi boschivi" L.100 milioni OMISSIS Per gli anni successivi lonere graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio dei relativi esercizi.
Articolo 9 subarticolo 3 Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 100 milioni, cui si fa fronte per lesercizio 1975 mediante utilizzazione della somma di pari importo alluopo iscritta al cap. 5300 del bilancio di previsione per lesercizio 1975. Nel bilancio 1975 è iscritto il cap. 4312 dal titolo "provvedimenti per la prevenzione e la estinzione degli incendi forestali", con lo stanziamento di lire 100 milioni. Al bilancio di spesa della Regione -esercizio 1975- sono apportate le seguenti variazioni: omissis in aumento: cap.4312 "Provvedimenti per la prevenzione e la estinzione degli incendi boschivi" L. 100 milioni. Per gli anni successivi lonere graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio dei relativi esercizi.
Articolo 9 subarticolo 4 Per gli anni successivi lonere graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio dei relativi esercizi.
Articolo 10 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta. Data a Venezia, addì 20 marzo 1975.
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