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LEGGE REGIONALE N.24 DEL 18.07.1974 PUGLIA LATTO È SUDDIVISO IN 0005 UNITÀ DOCUMENTO FONTE: BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 22.7.74 N.23 PREMESSA: IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO. IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:
TITOLO ATTO: "REGOLAMENTAZIONE ACCENSIONE STOPPIE" Articolo 1 Per il territorio della regione Puglia il tempo e le condizioni nel rispetto delle quali è possibile dar fuoco alle stoppie sono disciplinati dalla presente legge. Articolo 2 Le operazioni di accensione delle stoppie nei campi non potranno aver luogo prima del 15 luglio nei territori agrari siti ad un livello altimetrico fino ai 300 metri e prima del 31 luglio in tutti gli altri territori siti ad un livello superiore. Articolo 3 Le operazioni di accensione delle stoppie devono essere effettuate adottando tutte le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, nel rispetto delle disposizioni di Pubblica Sicurezza vigenti in materia e della modalità prescritte dagli artt. 71,73, e 237 della legge sulle Opere pubbliche 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F. In ogni caso chi accende il fuoco deve assistere di persona alle operazioni fino a quando il fuoco sia spento con il numero occorrente di operatori impegnati a seguire, battendo con frasche verdi e flabelli metallici, lo sviluppo delle piante e a impedire una eventuale propagazione del fuoco con limpiego, di badili, di pale e di ogni altro mezzo alluopo necessario.
Articolo 4 In prossimità di zone boscose è vietato bruciare le stoppie, gli sterpi e il seccame nelle giornate di vento. In condizioni atmosferiche normali laccensione delle stoppie in prossimità di zone boscose va comunque effettuata ad una distanza non inferiore a metri 100 dal ciglio dei boschi e deve essere preceduta:
Articolo 5 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dellart. 127, 2 comma, della Costituzione e dellart. 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.
Data a Bari, addì 18 luglio 1974
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