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LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 20.10.1972 LOMBARDIA BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 25.10.1972 N. 46
INTERVENTI PER LA PREVENZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI FORESTALI.
ARTICOLO 1 La Regione nellambito della sua politica economica, turistica e di difesa del suolo e dellambiente naturale, cura e favorisce la protezione del patrimonio boschivo. A tale scopo provvede alla propaganda segnatamente nella scuola dellobbligo, dintesa con il sovrintendente scolastico regionale, contro la diffusione degli incendi forestali, favorisce listituzione di associazioni volontarie per la vigilanza e la salvaguardia del patrimonio boschivo e promuove studi e ricerche circa i mezzi di prevenzione e di lotta con particolare riguardo alle aree più colpite. Per i problemi inerenti a questa sua attività, la Regione richiederà la collaborazione e la partecipazione delle Comunità Montane e degli altri Enti locali interessati.
ARTICOLO 2 Per realizzare gli obiettivi di cui al precedente articolo, la Regione è autorizzata a sostenere spese dirette: a) alla prevenzione, avvistamento ed estinzione degli incendi forestali; b) allacquisto di attrezzature, mezzi di trasporto e materiale vario. Rientra nei compiti di cui al presente articolo, lacquisto o luso di mezzi aerei. Limpiego degli stessi, in forma diretta o mediante convenzione con Enti pubblici e privati sarà disciplinato da apposito regolamento.
ARTICOLO 3 La Regione impiega per i pronti interventi oltre al personale del Corpo Forestale anche personale volontario o eventualmente assunto con carattere di temporaneità in rapporto alle speciali esigenze da fronteggiare. Al personale volontario e a quello assunto a norma del comma precedente, è corrisposto a carico della Regione un compenso giornaliero, oltre alleventuale trasferta, le cui misure verranno fissate con deliberazione della Giunta Regionale, tenendo come minimo di base i contratti collettivi di lavoro vigenti relativi ai lavoratori addetti alle sistemazioni idraulico - forestali in amministrazione diretta. I lavoratori assunti o semplicemente volontari saranno garantiti contro gli infortuni durante ogni fase della loro prestazione mediante assicurazioni da stipularsi con lINAIL. La Regione per limpiego della mano dopera assunta ai sensi del primo comma e di quella volontaria per i pronti interventi di estinzione degli incendi nonché per gli avvistamenti e la prevenzione degli stessi, si può avvalere delle Comunità Montane ed altri Enti locali. Nel caso in cui gli incendi boschivi minaccino abitati, impianti industriali e in genere la pubblica incolumità, i provvedimenti di intervento verranno assunti dintesa con lIspettorato Regionale dei Vigili del Fuoco.
ARTICOLO 4 SUBARTICOLO 1 Ai fini dellapplicazione della presente legge è autorizzata per lesercizio 1972 la spesa di lire 69.500.000 e sono apportate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa per il 1972:
ARTICOLO 4 SUBARTICOLO 2 Ai fini dellapplicazione della presente legge è autorizzata per lesercizio 1972 la spesa di lire 69.500.000 e sono apportate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa per il 1972: a) sono istituiti nel Titolo I, Sezione V, Rubrica I, i seguenti nuovi capitoli:
ARTICOLO 4 SUBARTICOLO 3 Ai fini dellapplicazione della presente legge è autorizzata per lesercizio 1972 la spesa di lire 69.500.000 e sono apportate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa per il 1972: a) sono istituiti nel Titolo I, Sezione V, Rubrica I, i seguenti nuovi capitoli: - capitolo 107/a: "Propaganda, studi e ricerche per la prevenzione degli incendi boschivi": L. 6.500.000
ARTICOLO 4 SUBARTICOLO 4 Ai fini dellapplicazione della presente legge è autorizzata per lesercizio 1972 la spesa di lire 69.500.000 e sono apportate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa per il 1972: a) sono istituiti nel Titolo I, Sezione V, Rubrica I, i seguenti nuovi capitoli: - capitolo 107/b: "Interventi per la prevenzione, lavvistamento e lestinzione degli incendi boschivi": 26.000.000 ARTICOLO 4 SUBARTICOLO 5 Ai fini dellapplicazione della presente legge è autorizzata per lesercizio 1972 la spesa di lire 69.500.000 e sono apportate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa per il 1972: OMISSIS b) è istituito nel Titolo II, Sezione V, Rubrica I, il seguente nuovo capitolo: - capitolo 107/b 1 "Spese per lacquisto di attrezzature, mezzi di trasporto e materiale vario per lattività di prevenzione, avvistamento ed estinzione degli incendi boschivi": L. 37.000.000 ARTICOLO 4 SUBARTICOLO 6 Ai fini dellapplicazione della presente legge è autorizzata per lesercizio 1972 la spesa di lire 69.500.000 e sono apportate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa per il 1972: OMISSIS E soppresso lo stanziamento di cui al capitolo 107 dello stato di previsione della spesa. Allonere derivante per il 1972 dallapplicazione della presente legge si fa fronte per L. 43.000.000 mediante storno del soppresso stanziamento del capitolo 107, per L. 26.500.000 mediante corrispondente riduzione del capitolo 107/d "Fondo per fronteggiare gli oneri dipendenti dallesercizio delle funzioni in corso di trasferimento, nonché agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso". Le conseguenti variazioni al quadro generale riassuntivo del bilancio 1972, sono state apportate con legge regionale n. 28 del 26 agosto 1972. Per gli anni successivi le spese previste dalla presente legge saranno erogate in conformità e nei limiti degli stanziamenti che saranno stabiliti nei rispettivi bilanci.
ARTICOLO 5 La presente legge è dichiarata urgenti ai sensi dellart. 127 della Costituzione e dellart. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia. Milano 20 ottobre 1972
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